Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita un associazione sportiva dilettantistica per lo sviluppo, la promozione e la divulgazione dello sport e delle attività motorie in tutte le sue forme, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 35 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente statuto, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “NAPOLI NORD MARATHON”.

Art. 2 Scopi e fini

I. L’associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e di tutte le discipline sportive in genere. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri iscritti, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

4. Si propone di organizzare e gestire manifestazioni sportive, convegni a tema, seminari e concorsi che possano sviluppare la cultura dello sport tra i giovani, e quanto altro possa promuovere e divulgare l’esercizio delle attività motorie in tutte le sue forme.

5. L’associazione potrà organizzare un servizio volontario di assistenza e di supporto alle strutture sportive esistenti ed alle manifestazioni sportive previste dalle Federazioni di competenza ed a quelle organizzate da altre strutture e/o associazioni presenti sul territorio.

6. Si propone altresì, di gestire centri e strutture sportive per conto di Enti Pubblici e Privati, nonché manifestazioni sportive per conto terzi.

7. L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell’Associazione medesima.

8. Inoltre l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, anche:

  • attività editoriale, attraverso la pubblicazione di una rivista bollettino delle manifestazioni sportive, pubblicazioni di atti, di studi o ricerche;
  • attività ricreativa e associativa attraverso incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze, pranzi sociali ed altro; ed itinerari turistici-culturali-sportivi;
  • attività di formazione, preparazione e perfezionamento nelle attività sportive attraverso appositi corsi;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dello sport, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita e civile; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle vane sfaccettature dell’attività sportiva, un sollievo al proprio disagio.

9. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 Quote

Le quote dei soci costituiscono il fondo comune dell”associazione e verranno destinate ad essere impiegate per gli scopi che l’associazione si prefigge per il suo

funzionamento.

Art. 4 Durata

La durata dell’associazione è illimitata nel tempo.

L’attività svolta dall’associazione a mezzo dei suoi organi, forma oggetto di rendiconti annuali con chiusura al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5  Soci

Possono essere ammessi a far parte dell’associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche amanti dello sport.

L’ammissione comporta da parte dell’associato l’accettazione di tutte e regole del presente statuto.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6 Organi

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Tesoriere.

 

Art. 7 L’Assemblea

1. E’ costituita da tutti gli associati ed è ordinaria o straordinaria;

L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo sull’approvazione del rendiconto annuale e su tutte le materie che il  consiglio direttivo ritenga di sottoporre al vaglio dell’assemblea. Essa è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura del periodo amministrativo

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto dell’associazione, e su tutti gli ordini del giorno che siano stati proposti da almeno un terzo degli associati. La richiesta motivata di convocazione dell’assemblea straordinaria deve essere indirizzata al Presidente che provvede a convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso recapitato ad personam e controfirmato per ricevuta, o inviato via fax o su indirizzo e-mail e dovrà contenere l’indicazione del giorno, l’ora ed il  luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, e dovrà essere recapitato almeno 7 giorni prima dell’adunanza dell’assemblea;

2. La partecipazione all’assemblea da parte dei soci, è subordinata alla regolarizzazione delle quote sociali. Ciascun socio pub farsi rappresentare per delega da altro associato. Il delegato non potrà rappresentare più di una delega per volta;

3. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto. Per l’eventuale scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio può deliberare con un terzo degli aventi diritto.

Art. 8 II Consiglio Direttivo

E’ composto da dieci membri.

L’Assemblea elegge nel suo seno i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.

Il  Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Gli incarichi non sono retribuiti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando si possa ritenere la necessità.

E’ validamente costituito quando sono presenti almeno sei membri.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti necessari e utili per il raggiungimento delle finalità preposte dell’Associazione, predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, elabora ii bilancio consuntivo e preventivo.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione del fondo comune, stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa e delibera in merito alle domande di ammissione e dimissioni dei soci.

Art. 9 Il Collegio dei revisori

E’ composto da tre soci eletti dall’assemblea e durano in carica tre anni.

Il suo compito è quello di verificare periodicamente, almeno ogni sei mesi, la regolarità formale e sostanziale della gestione contabile, redigendo alla fine apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 10 II Tesoriere

E’ indicato tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per tul il mandato del Consiglio stesso.

Ha il compito di curare materialmente la gestione economica . ,iazione in ossequio alle norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo pu6 :nanare con salvezza di poteri e doveri statutari che gli competono.

Art.11 Soci

La qualità di socio non é trasmissibile. Delle particolari agevolazioni concesse agli associati, potranno usufruire anche i parenti stretti di questi, secondo modalità da stabilirsi.

Ii socio può sempre recedere dall’associazione e tale decisione deve essere comunicata per iscritto e con raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo cd ha effetto con lo scadere del periodo amministrativo in corso.

L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per inadempienza agli obblighi associativi, o per gravi motivi di ordine morale.

I soci receduti, o che siano stati esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere le quote contributive versate, né avranno alcun diritto sui beni patrimoniali dell’associazione e sul fondo comune. Ai soci compete solo il rimborso delle spese vane regolarmente documentate.

Art. 12 Scioglimento

L’Associazione si scioglie:

a) per l’impossibilità di perseguire lo scopo associativo.

b) in tutti i casi in cui l’assemblea straordinaria abbia deliberato lo scioglimento. In caso di scioglimento dell’associazione, dovranno essere estinte tune le obbligazioni pendenti, e non prima, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione che persegua da statuto gli stessi scopi.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.